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Sezione relativa ai costi contabilizzati, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013

 

 

 

Amministrazione Trasparente: Costi contabilizzati

 

Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei costi, nella scuola si dovanno attendere il Bilancio Sociale e gli strumenti forniti dal Ministero dell'Istruzione.

 

L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento annuale.