Informativa Accesso civico
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
- Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
- Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
- Accesso civico generalizzatodisciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico semplice
L’oggetto dell’accesso civico semplice
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative di pertinenza dell’istituto Comprensivo di Villamar qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Dirigente Scolastico.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza, all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Scarica il modulo di istanza al detentore del potere sostitutivo
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza dell’istituto scolastico è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Francesco Feliziani
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza contattabile all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Accesso civico generalizzato (FOIA) art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizato
Nella richiesta di accesso civico generalizzato bisogna identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Cagliari con sede in Viale Cagliari, 11 -09030 Elmas - mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio
Scarica il modulo di istanza al detentore del potere sostitutivo
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza dell’istituto scolastico è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Francesco Feliziani
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'A.T. di Cagliari con sede in Viale Cagliari, 11 -09030 Elmas - mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il Foia (Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97) è la nuova legge sulla trasparenza amministrativa e sull’accesso civico ai dati e documenti pubblici.
L’espressione “Freedom of Information Act” si riferisce in realtà a una legge emanata negli Stati Uniti negli anni Sessanta e che garantiva l’accesso pubblico agli archivi di Stato: in Italia, il termine è passato a connotare la legge tanto attesa che desse ai cittadini la possibilità di visionare tutti (o quasi) gli atti amministrativi che precedentemente non venivano pubblicati.
Dalla fine dell’anno 2016, dunque, chiunque può accedere agli atti delle amministrazioni pubbliche, statali ma anche regionali e locali, senza fornire una motivazione specifica e in modo totalmente gratuito. A seguito della richiesta, l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Fuori, oltre alle società e agli altri enti privati, restano solo alcuni specifici tipi di documenti.
In quali casi l’amministrazione può rifiutarsi?
L’amministrazione può rifiutare la richiesta di accesso agli atti e ai documenti solo in alcuni casi particolari:
In particolare, l’istanza di accesso può essere respinta in caso di necessità di ordine pubblico superiore (segreto di Stato, sicurezza pubblica, difesa militare, stabilità finanziaria ed economica dello Stato) e di tutela della privacy(protezione dei dati personali, libertà di corrispondenza, diritto d’autore e anche segreti commerciali). Il rifiuto, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivato dall’amministrazione.